Etichettatura ambientale

A seguito dell’entrata in vigore il 31/12/2020 del DL 116, del 3/9/2020 che impone l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi e visto l’evolversi della materia, riteniamo opportuno ricapitolare alcuni aspetti anche alla luce delle ultime proroghe e dei chiarimenti emessi dal Ministero della Transizione Ecologica in data 17/05/2021.

Simboli
Occorre in prima istanza mettere ordine su alcuni simboli tra i più usati per l’etichettatura degli imballaggi di carta e cartone.
Il simbolo che descrive la maggior parte dei nostri prodotti è:

Sono loghi con carattere informativo per l’utilizzatore finale e vogliono conseguire una comunicazione efficace tramite segni standardizzati e convenzionali (International Universal Recycling Codes o Codici universali internazionali di riciclaggio)

Lo scopo quindi di tali simboli è di aiutare i consumatori alla corretta separazione dei rifiuti: i produttori devono indicare il materiale usato per l’imballaggio attraverso dei simboli secondo la direttiva europea 94/62/CE.

Nel caso più generale possibile di una scatola in cartone teso rifasciata internamente ed esternamente con carta, secondo la normativa in vigore, sull’imballo andrebbero indicate le seguenti diciture:

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

 

Soggetti coinvolti e responsabili
È fondamentale chiarire questo aspetto perché il TUA (Testo Unico Ambientale) prevede sanzioni amministrative pecuniarie.
Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero della Transizione Ecologica il TUA (Testo Unico Ambientale) specifica che i produttori sono obbligati a “indicare…la natura dei materiali di imballaggio utilizzati”, ma la norma non esplicita quali sono i soggetti obbligati alla etichettatura degli imballaggi stessi.
Sicuramente i produttori sono parte in causa, avendo contezza effettiva della composizione dell’imballaggio, ma non sono i soli soggetti coinvolti in quanto le informazioni richieste dal comma 5 art.219 del TUA sono condivise tra produttore e utilizzatore che anzi spesso stabilisce il proprio capitolato predisponendo grafica e layout. Il produttore non può quindi apportare in maniera unilaterale delle modifiche non concordate di comune accordo tra le parti. Pertanto, come riconosciuto anche dal Ministero della Transizione Ecologica, la responsabilità e gli oneri ricadono su entrambe le parti (produttore e utilizzatore) in maniera condivisa. Il medesimo principio della responsabilità condivisa è sancito inoltre anche nel TUA e ne è anzi un principio cardine.
In tal senso ci diamo disponibili a interfacciarci con la clientela per concordare gli interventi più opportuni al fine di rendere a norma i prodotti nell’interesse di entrambe le parti.

Imballaggi neutri e di trasporto
Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero della Transizione Ecologica per gli imballaggi neutri, privi di grafica e stampa (sacchettame trasparente, imballi per il trasporto, imballaggio terziario, film per pallettizzazione, pallet, scatole in cartone ondulato) si considera ottemperato l’obbligo dell’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni del documento di trasporto che accompagna la merce o su supporti esterni anche digitali.

Ricorso al digitale
Secondo i chiarimenti forniti dal Ministero della Transizione Ecologica in merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo dell’etichettatura ambientale, “è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. App, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto fondamentale previsto all’interno del PNRR”.
Per rendere più facilmente disponibili e consultabili le informazioni obbligatorie e la corretta gestione del fine vita degli imballaggi stessi, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul punto vendita o nel packaging riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può reperire tali informazioni circa strumenti digitali o siti web.
Potrebbe essere infatti un modo conveniente per radunare le informazioni che non riguardano la sola scatola, ma anche cartellini, pannetti, sacchetti antipolvere, veline etc.
Per parte nostra da tempo abbiamo iniziato a riportare le informazioni circa i materiali che costituiscono il packaging sui singoli documenti di trasporto. Abbiamo modificare il nostro sito internet mettendo a disposizione del cliente le schede tecniche per i prodotti più comuni.
Quanto sopra poi è in accordo con l’ultimo parere della Commissione europea che caldeggia le soluzioni digitali per assolvere questo obbligo, proprio perché è riconosciuta come una strada in grado di semplificare e risolvere problemi di dimensioni e spazio, e che altrimenti potrebbero condurre le aziende a utilizzare anche più materia prima, andando in direzione contraria alle politiche di prevenzione che sono assolutamente da promuovere e non ostacolare.